Statuto
 

ART.1
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

 1. E' costituita l’Associazione denominata: PERLAFRICA (in seguito chiamata semplicemente Associazione).

2. L’Associazione ha sede principale e legale in Italia in Borgo San Lorenzo (Firenze), in Via Belvedere, 1/c loc. Sagginale.  

3. L’Associazione è composta unicamente da volontari, si ispira ai principi di democraticità e di equità e non persegue fini di lucro.

4. L'Associazione è laica, apolitica, apartitica, aconfessionale.

5. Essa ha durata illimitata salvo poter essere sciolta su delibera dell’Assemblea secondo le disposizioni dell’art. 15 del presente Statuto

6. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "Associazione PERLAFRICA" seguita dall'indicazione della località della sede.
 
ART.2
FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L’Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità primariamente di assistenza sociale e socio-sanitaria, nonchè di solidarietà sociale, di beneficenza, di tutela dei diritti umani, di formazione in particolare in Paesi in Via di Sviluppo (PVS) con particolar riferimento, ma non esclusivamente, all’ Africa.

2. L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti attività sebbene siano elencate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Attuando programmi ed interventi diretti di cooperazione internazionale nei Paesi in Via di Sviluppo;

b) Promuovendo una cultura di pace e di solidarietà;

c) Promuovendo l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;

d) Fornendo l'assistenza sanitaria di base e provvedendo a cure sanitarie;

e) Provvedendo alla formazione in loco di cittadini dei Paesi in Via di Sviluppo;

f) Realizzando programmi a breve e medio termine nei Paesi in Via di Sviluppo in particolar modo inerenti alla fornitura di acqua, cibo, assistenza sanitaria, educazione scolastica;

g) Promuovendo e organizzando conferenze, incontri, dibattiti, pubblicazioni ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani.

h) Promuovendo lo sviluppo del commercio equo e solidale e del credito etico;

i) L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo d’auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995. Lo svolgimento di qualsiasi attività sarà comunque in ogni modo connesso alle finalità Sociali;

j) Inviando alle popolazioni colpite da eventi straordinari, di generi di prima necessità (generi alimentari, vestiario e medicinali);

k) Favorendo la selezione, la formazione e l’impiego dei volontari in servizio civile.

l) Favorendo la progettazione ed esecuzione di campi lavoro e di viaggi di turismo responsabile.

 
Art. 3

COLLABORAZIONI

 L’Associazione collabora e s’impegna a creare nuove forme di partecipazione, con tutte quelle forze, italiane ed estere, che perseguono le sue stesse finalità ed in particolare con: le Organizzazioni di Volontariato; le Organizzazioni Non Governative che operano nel campo della cooperazione con i PVS ovvero nelle altre attività previste dal presente Statuto; le ONLUS, gli Enti Locali; i Ministeri dello Stato italiano; l’Agenzia della Protezione Civile; l’Unione Europea e tutte le sue strutture deputate al perseguimento delle medesime finalità dell’Associazione; le Organizzazioni umanitarie collegate alle Nazioni Unite, ed in generale con tutti gli organismi istituzionali dei paesi nei quali l’Associazione interviene per lo svolgimento delle sue attività.
 
ART.3

SOCI

 1. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, sessuale, ideologica, di estrazione sociale, di nazionalità o di religione.

2. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'Associazione stessa.

3. Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

4. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

- Soci Ordinari. Sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

 

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione con la quale si dichiara di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e regolamenti; nonché versando la quota Associativa annuale. Il Consiglio Direttivo giudica entro 60 giorni sull'ammissione del candidato con decisione inappellabile. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. Il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota versata al momento della presentazione della domanda.
 
ART.4

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

 

1. Tutti i Soci hanno stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

2. I Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

3. I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, a contribuire alle attività dell'Associazione, a rispettare le norme del presente Statuto, a prestare il lavoro preventivamente concordato.

4. Le prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito.

5. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere con richiesta scritta ad Consiglio Direttivo. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo dalla notifica al Consiglio Direttivo.

 
ART.5

ORGANI

 

1. Sono organi dell'Associazione:

a. L'Assemblea;

b. Il Consiglio Direttivo;

c. Il Presidente.

 
ART.6

ASSEMBLEA

 1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione: Soci Fondatori e Soci Ordinari.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via

straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo

dei Soci; in  tal  caso  il  Presidente  deve  provvedere  alla convocazione  entro  15  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.

4. Per la legale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria in prima convocazione l'intervento di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Socipresenti. La seconda convocazione può essere tenuta nello stesso giorno della prima convocazione ad almeno un’ora di distanza. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo indicato diversamente.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

-   eleggere i Soci del Consiglio Direttivo;

-  approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

-   approvare il bilancio preventivo;

-   approvare il bilancio consuntivo;

-   approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;

-   stabilire  l'ammontare delle quote associative Sociali.

 
ART.7

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato dai tre ai nove membri eletti dall’Assemblea tra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Il Presidente e il Vicepresidente ne fanno parte di diritto.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

3. Affinchè la convocazione ordinaria sia valida, occorre un preavviso di almeno 15 giorni decorrenti dalla data del timbro postale. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi Soci e delibera validamente con la maggioranza assoluta degli intervenuti.

5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- sottoporre  all'approvazione  dell'Assemblea  il  bilancio  preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute   nel   programma   generale   approvato   dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- eleggere il Presidente;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi  di necessità e di urgenza.

5. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

 

 
ART.8

PRESIDENTE

 1.  Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da questo ultimo a maggioranza di voti.

2.  Il Presidente resta in carica tre anni e può essere rieletto.

3.    Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti

di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4.    Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza,

può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

5.    In caso di assenza,  di impedimento o di cessazione,  le relative funzioni sono svolte dal

Vicepresidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

 

ART. 9

BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

 1. Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

 

 
ART.10

GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

 1.Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

 
ART.12
RISORSE ECONOMICHE

 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da
- eventuali avanzi di gestione;

- quote associative dei Soci;

- contributi dei privati e dei Soci;

- contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti  all'Associazione a qualunque titolo.

2. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi Sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre Associazioni,  ONLUS, ONG che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 
ART.13

QUOTA SOCIALE

 1. La quota sociale a carico degli iscritti è fissata dall'Assemblea.Essa è annuale; non è frazionabile, né cedibile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali perdono la loro qualifica.

 
ART.14

MODIFICHE ALLO STATUTO

 1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate per iscritto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei Soci.  Le relative  deliberazioni sono  approvate  dall'Assemblea  con  il  voto favorevole di almeno due terzi dei presenti votanti all’Assemblea.

 
ART.15
SCIOGLIMENTO
 

1. Lo scioglimento dell'Associazione é deliberato dall'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, con una maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23/12/96 n. 662 e successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.16
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

 1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e il suo giudizio sarà inappellabile.
 
ART.17

LEGGE APPLICABILE

 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento interno dell’Associazione eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo, alla Legge 266/91 e sue successive modifiche e variazioni, al Codice Civile, alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 L'Addì 13/10/2005 in Borgo San Lorenzo (FI)

Letto e firmato,

MAZZONI Nicola (Presidente)

GIORGIO Monica (Vicepresidente)

BADINI Giulia (Notaio)